Art. 3.
(Disposizioni per garantire la funzionalità degli uffici dei giudici per le indagini preliminari e delle procure della Repubblica).

      1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 47-ter, primo comma, le parole: «e dal terzo comma» sono sostituita

 

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dalle seguenti: «, dal terzo e dal quarto comma»;

          b) all'articolo 47-ter, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

      «Nei tribunali di Brescia, Cagliari, Catanzaro, Lecce, Messina, Reggio Calabria e Salerno, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione»;

          c) all'articolo 70, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, ad eccezione delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, possono essere comunque istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto ogni otto sostituti addetti all'ufficio».